Normativa generale

Art.1 Albo Tecnici - Istruttori - Insegnanti
  Sono istituiti gli Albi delle varie discipline istituzionali.
Ottenuta la qualifica, e completata la documentazione federale richiesta e aver corrisposto la quota annuale di tesseramento, é iscritto nell'Albo della disciplina di competenza con il relativo livello e grado conseguito.
Art.2 Cancellazione dall'albo
 

La cancellazione dall'Albo avviene nei seguenti casi:

  1. Su richiesta dell'interessato
  2. Per sanzioni disciplinari
  3. Per mancato pagamento della quota associativa

N.B. La cancellazione dall'Albo produce la perdita della qualifica tecnica al compimento del primo anno dopo la cancellazione.

Art.3 Conferimento d'ufficio della qualifica
 

La qualifica può, a parere solamente discrezionale della Direzione Nazionale, essere conferita d'ufficio nei seguenti casi:

 
  1. Tecnici - istruttori - insegnanti di Federazioni o Enti riconosciuti dal C.O.N.I. o dai Ministeri competenti



 

Albo Tecnici

Le certificazioni, i diplomi e gli attestati di merito, nonché le graduazioni di settore, hanno valore all'interno dell'Ente, presso gli organismi pubblici e privati ove esistano rapporti di convenzione e reciprocità e ove siano in essere apposite leggi regionali che ne attestino la validità.

  1. Certificato nazionale di competenza tecnica
  2. Graduazioni tecniche

Operatori riconosciuti da entità convenzionate/reciprocità

 

Graduazione

Cultura, storia e tecnica

Saranno inseriti i cultori della materia che dopo aver superato positivamente le esaminazioni proprie di ogni settore, siano in regola con i regolamenti previsti.